COSTITUZIONE E SCOPI
Art. 1.
È costituita con sede in Bari, in Via Arcivescovo Vaccaro n. 33, l’Associazione culturale senza fini di lucro denominata “FORMART”.
L’Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è stabilita in venticinque anni. L’Associazione è un ente di diritto privato senza fine di lucro e che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna e della struttura, di elettività, di gratuità delle cariche associative e alle regole definite nel presente Statuto ed ha lo scopo di diffondere i principi e la cultura dell’arte pubblica, stimolare l’interazione e la partecipazione tra soggetti pubblici e privati, al fine di attivare positive dinamiche di trasformazione del territorio, raccogliere fondi e compiere ogni altra operazione economica o finanziaria diretta al raggiungimento degli scopi associativi, promuovendo iniziative dirette a sviluppare la conoscenza degli scopi dell’associazione. Data la natura sociale, di partecipazione e di condivisione dell’arte pubblica, l’associazione, altresì, persegue la finalità di diffondere, più in generale, la cultura e l’arte in tutte le loro forme e di coinvolgere i soci e la cittadinanza in attività che mirino all’inclusione sociale. Per attuare le suddette finalità, l’Associazione darà vita ad una serie di attività, come ad esempio:
- Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari.
- Attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca, organizzazione di workshop e laboratori.
- Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute; redazione di un blog e di un sito internet relativo alle attività dell’Associazione.
L’Associazione potrà dare vita anche ad iniziative specifiche come laboratori, stage, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie, aventi come oggetto l’arte e la cultura in contesti urbani per creare momenti sociali di ritrovo e aggregazione. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione può aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statutari, esistenti o da costituire. L’Associazione potrà partecipare a manifestazioni del settore e potrà attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale. L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere la partecipazione a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 2.
Per il conseguimento dei fini di cui sopra, in via esemplificativa e non tassativa, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività connesse e strumentali alle attività istituzionali:
a) istituire e gestire corsi di avviamento e di specializzazione;
b) promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;
c) predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un’opera di pubblica utilità per tutti coloro che sono interessati allo studio e all’approfondimento di tematiche artistiche;
d) provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, audiovisivi, abbigliamento, attrezzature e altro materiale di interesse del settore;
e) gestire centri di ristorazione posti all’interno delle strutture ove l’associazione svolge le proprie attività o le proprie manifestazioni;
f) promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli, loghi o emblemi, anche con l’apposizione degli stessi su articoli e attrezzature, di cui potrà effettuare il commercio al minuto all’interno delle strutture in cui opera;
g) realizzare e produrre eventi multimediali correlati alle attività costituenti l’oggetto sociale;
h) svolgere manifestazioni, esibizioni, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;
i) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
j) svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.
È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.
Art. 3.
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
• quote associative ordinarie;
• quote associative supplementari o straordinarie;
• donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
• erogazioni liberali e oblazioni;
• contributi di enti pubblici e privati;
• rimborsi derivanti da convenzioni;
• entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
• entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle attività istituzionali;
• ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo. Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere un apposito rendiconto da cui risultino, nel dettaglio, le entrate e le spese sostenute.
Art. 4.
Possono essere soci dell’Associazione “FormART” tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso gli scopi statutari e la cui domanda di ammissione, presentata nei modi previsti dallo Statuto, sia stata accettata dal Consiglio e che dichiarino:
1) di voler partecipare alla vita associativa;
2) di voler condividere gli scopi istituzionali;
3) di accettare, senza riserve, lo Statuto;
4) di rispettare i Regolamenti interni.
Art. 5.
I soci si dividono in: soci ordinari, soci sostenitori, soci onorari, soci fondatori. I loro diritti e doveri nei confronti dell’ Associazione od in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultima sono eguali. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. La quota di iscrizione è stabilita in euro € 20,00 (venti). I soci sostenitori, in virtù della loro particolare qualifica, sono tenuti al versamento di una quota straordinaria, stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo, in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del sodalizio. Il Consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze negli ambiti di riferimento degli scopi statutari (ad esempio arte, cultura, ambito sociale). Il Consiglio direttivo potrà valutare di esonerare i soci onorari dal pagamento della quota annuale. I soci di età inferiore ai 18 anni potranno iscriversi con il consenso di chi esercita la patria potestà. Sono associati fondatori coloro che risultano dall’atto costitutivo dell’Associazione.
Art. 6.
Per fare parte in qualità di socio dell’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile. Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente. L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti e nei modi preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute. Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio direttivo neoeletto.
Art. 7.
Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie, suppletive e straordinarie. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative straordinarie quelle stabilite dal Consiglio direttivo a carico dei soci sostenitori. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.
Art. 8.
L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e decadrà allo scadere dell’anno solare.
Art. 9.
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni presentate tramite richiesta scritta
b) per mancato rinnovo della richiesta di associazione
c) per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;
d) per espulsione deliberata dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio.
Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
Art. 10.
L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dell’anno precedente. Tutti i soci maggiorenni dispongono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del gruppo stesso. La quota o contributo associativo è intrasmissibile