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Statuto
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Art. 6.

Per fare parte in qualità di socio dell’Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata. In tale domanda deve essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio o dall’Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio, il quale, in caso di mancata accettazione della stessa, non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione. Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.

Il numero degli iscritti all’associazione è illimitato. La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di aderente.

L’attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo; l’Associazione, entro i limiti e nei modi preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio direttivo neoeletto.

Art. 7.

Le quote associative, stabilite ogni anno dal Consiglio direttivo, si distinguono in ordinarie, suppletive e straordinarie. Sono quote associative ordinarie quelle fissate dal Consiglio direttivo annualmente e che costituiscono la quota di iscrizione annuale. Sono quote associative straordinarie quelle stabilite dal Consiglio direttivo a carico dei soci sostenitori. Sono quote associative suppletive le quote fissate dal Consiglio direttivo una tantum, al fine di sopperire al fabbisogno di liquidità.

Art. 8.

L’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e decadrà allo scadere dell’anno solare.

Art. 9.

La qualità di socio si perde:

a)    per dimissioni presentate tramite richiesta scritta

b)    per mancato rinnovo della richiesta di associazione

c)    per morosità che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo marzo di ogni anno;

d)    per espulsione deliberata dall’Assemblea generale dei soci su proposta del Consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 10.

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola col versamento delle quote sociali per l’anno in corso. Sono invece ammessi a votare in assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dell’anno precedente.

Tutti i soci maggiorenni dispongono del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi del gruppo stesso.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile

Art. 11.

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio composto dai consiglieri eletti;

c) il Presidente;

Art. 12.

L’Assemblea generale è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso che siano soci dell’anno precedente. In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata; ogni socio può essere portatore di non più di 4 deleghe. Le deleghe debbono essere depositate dal socio cui sono state intestate prima che l’Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe e non è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro. Non è ammesso il voto per posta.

Art. 13.

L’Assemblea generale dei soci è presieduta dal Presidente oppure qualora questi lo richieda da un socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno dovrà eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni segrete il conto dei risultati. L’Assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad un’altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 14.

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno nella sede definita dal Consiglio entro il mese di maggio per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso proposti dal Consiglio direttivo. In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data allorché lo ritenga necessario il Consiglio, oppure quando sia stata fatta domanda scritta al Presidente dal Consiglio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione è annunciata dal Presidente con l’invio per posta, o per posta elettronica o per fax ai soci degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Negli inviti debbono essere indicati la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare. L’Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno i tre quarti dei soci aventi diritto di voto. Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Il Presidente nomina un Segretario dell’assemblea, il quale dovrà redigere il verbale dell’assemblea controfirmandolo insieme al Presidente. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare il diritto di intervento alla stessa.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Art. 15.

L’Assemblea ha il compito di deliberare:

a) sul programma generale dell’Associazione;

b) sulla elezione delle cariche sociali;

c) sui rendiconti contabile-economico-finanziario;

d) sulle modifiche dello statuto;

e) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale.

Spetta all’Assemblea di eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci effettivi e supplenti.



 

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