Pagina 3 di 3 Art. 16.Il Consiglio è composto dai soci fondatori e da un massimo di tre consiglieri eletti dall’Assemblea generale dei soci. I membri del Consiglio durano in carica quattro anni solari e possono essere rieletti; qualora durante il quadriennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero restati coloro che essi hanno sostituito.Art. 17.Il Consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile della amministrazione sociale, predispone annualmente il rendiconto consuntivo contabile-economico-finanziario, il bilancio preventivo e la relazione illustrativa; decide sulla ammissione dei nuovi soci; indice e patrocina manifestazioni; sovrintende al lavoro degli Uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendo le mansioni, le remunerazioni, stabilisce l’ammontare delle quote ordinarie, suppletive e straordinarie.Il Consiglio delibera, inoltre, sulle seguenti operazioni finanziarie: apertura conti correnti bancari e postali, permute e alienazioni immobiliari, assunzioni di obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; apertura e utilizzo di aperture di credito e finanziamento di ogni tipo, stipulazione di contratti, emissione di assegni e prelevamenti al fine della gestione dell’ordinaria amministrazione.Art. 18.Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente e di un Vicepresidente dell’Associazione, di un Segretario ed eventualmente di un Cassiere. Presidente e Vicepresidente devono essere eletti fra i consiglieri; Segretario e Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio e non soci dell’Associazione. Non lo saranno mai allorché ricevano una remunerazione per il loro lavoro. Il Consiglio provvede a nominare comitati, commissioni interne, gruppi di lavoro e provvede alla redazione del Regolamento di attuazione dello Statuto dell’Associazione.Art. 19.Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 6 mesi e straordinariamente qualora lo ritenga opportuno il Presidente, o la maggioranza del Consiglio oppure il Collegio dei sindaci. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, qualora questi mancassero dal consigliere più anziano di età. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I componenti del Consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro dei verbali del consiglio direttivo.Art. 20.Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni sia in quelli esterni; vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea; provvede a quanto si addice all’ osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione di quest’ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio di disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione. Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario anche non consigliere, purché socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio, ma senza diritto di voto.La nomina del primo Presidente avviene all’atto della costituzione dell’Associazione da parte dei soci fondatori; il primo Presidente rimane in carica sino alla prima assemblea.Art. 21.Il patrimonio dell’Associazione è costituito:a) beni mobili ed immobili;b) dalle somme accantonate;c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.In caso di scioglimento dell’Associazione i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione avente finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità.Art. 22.L’esercizio finanziario è calcolato per anno solare; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea generale dei soci con l’approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e le spese per voci analitiche.Il rendiconto contabile, accompagnato da una relazione illustrativa del Consiglio direttivo, deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro e non oltre il 31 agosto.Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.Art. 23.Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività costituiscono il fondo comune dell’Associazione. Il fondo comune può essere utilizzato solo per il compimento delle attività prefissate dallo statuto. I singoli associati, durante la vita dell’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.Art. 24.È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.Art. 25.Ogni Socio, anche se riveste cariche in seno all’Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, nonché le regole della deontologia e correttezza associativa. È soggetto alle decisioni dei probiviri dell’Associazione.Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all’Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate dal Collegio dei probiviri. Questo è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dalla Assemblea generale dei soci tra i soci che non ricoprano già la carica di consigliere, i quali durano in carica quattro anni solari e possono essere rieletti. Uno dei membri effettivi sarà sempre un competente in materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio dovrà essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri del Collegio. Qualora un membro effettivo non possa assistere alla riunione, sarà sostituito dal membro supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi, questo verrà sostituito dal supplente sino alla prima riunione dell’Assemblea, che provvederà alla nomina definitiva.Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio che le inoltra al Collegio dei probiviri, il quale si pronuncia con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di 15 giorni per produrre le proprie giustificazioni e dopo aver sentito il Presidente dell’Associazione. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà in via provvisoria sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i probiviri ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente. Il Consiglio provvede all’attuazione del lodo emesso dai probiviri che è inappellabile. I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei probiviri può adottare a carico di un socio sono i seguenti: censura, sospensione fino ad un massimo di tre anni. In caso di particolare gravità, che comporta l’espulsione di un socio, il Collegio dei probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.Art. 26.Tutte le cariche in seno all’Associazione sono gratuite. I soci sono tenuti a mantenere un comportamento etico e sociale conforme alle finalità dell’associazione.Art. 27.Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato al momento della costituzione dell’Associazione. Qualsiasi successiva modifica al presente Statuto non può essere proposta alla Assemblea generale se non dal Consiglio direttivo dell’Associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea. In questo ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere approvate a maggioranza dei presenti da una Assemblea generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.Art. 28.Al momento della costituzione dell’Associazione, i soci fondatori nominano il Presidente ed il Vice-Presidente che entrano in carica con i poteri del Consiglio fino alle elezioni svolte dalla Assemblea generale dei soci che si terrà entro 12 mesi dall’atto di formazione dell’Associazione.Art. 29.Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.Bari, 19/03/2009I soci fondatoriMaria Pia CastellanoClodia D’AprileAntonio CaldaruloDavide Carluccio
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